Sanatoria Catastale o Condono Edilizio mascherato?
Il Governo ha incluso l’emersione degli “immobili fantasma” nel maxiemendamento al ddl di conversione della manovra per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica.
Una delle conseguenze più tangibili dell’entrata in vigore di tale provvedimento è il ruolo fondamentale che assumono i dati catastali per contratti di locazione e costituzione di diritti reali sugli immobili: infatti gli atti che hanno per oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione di un diritto reale su un fabbricato già esistente devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.
Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari. Una simile formulazione elimina quindi la nullità dell’atto nel caso in cui ci sia discordanza tra registri catastali e immobiliari. La regolarizzazione potrà quindi avvenire anche dopo il rogito.
Anche per la registrazione dei contratti di locazione, dovrà essere riportata l’indicazione dei dati catastali degli immobili.
Per quanto riguarda la sanatoria catastale, una volta che l’Agenzia del Territorio avrà terminato i rilievi degli edifici sconosciuti al Catasto (30 settembre), i proprietari degli immobili non censiti devono presentare una dichiarazione di aggiornamento entro il 31 dicemre 2010. La dichiarazione di aggiornamento deve essere presentata anche da coloro che hanno effettuato ristrutturazioni e interventi edilizi con variazione di consistenza o cambio di destinazione.
A questo punto i dati saranno a disposizione dei Comuni, che potranno avviare gli accertamenti sulla regolarità urbanistica ed edilizia per individuare eventuali casi di abusivismo.









